Un passaggio pedonale è, secondo il codice della strada italiano, una porzione di strada destinata al transito esclusivo dei pedoni e separata dalla carreggiata mediante una striscia bianca continua o un'apposita protezione parallela ad essa.art. 3, comma 1, n. 36 Codice della Strada
Il passaggio pedonale svolge la funzione di marciapiede stradale qualora non sia presente un marciapiede fisico. La realizzazione di un passaggio pedonale, in sostituzione di un comune marciapiede, può essere dettata dalle caratteristiche strutturali della strada o dai costi di realizzazione. Infine, risulta particolarmente efficace realizzare passaggi pedonali temporanei in corrispondenza dei cantieri stradali, qualora i marciapiedi siano resi inaccessibili dalle operazioni di lavoro.Art. 40, comma 4, D.P.R. 495/1992
Segnaletica
Il passaggio pedonale è realizzato mediante il tracciamento della prescritta segnaletica orizzontale: è separato dalla carreggiata mediante una striscia continua (può essere tratteggiata, ad esempio, in corrispondenza di eventuali passi carrabili). Lo spazio interno può essere integrato dagli appositi simboli del pedone, verniciati sull'asfalto. Per rendere più facilmente identificabile un percorso pedonale sono inoltre impiegati gli appositi segnali verticali.
Utilizzo I passaggi pedonali possono essere percorsi unicamente dai pedoni e non è ammessa alcuna categoria di veicolo, neppure i velocipedi, salvo che condotti a mano. Qualora sia presente, i pedoni sono obbligati a camminare sul passaggio pedonale.art. 190, comma 1 Codice della Strada Dal momento che i passaggi pedonali sono classificabili come marciapiedi (in assenza di essi) risultano vietate al loro interno sia la sosta che la fermataart. 158, comma 1, lett. h) Codice della Strada, neppure per brevi operazioni di carico-scaricoart. 157, comma 1, lett. b) Codice della Strada, né se il veicolo è a servizio di una persona invalida autorizzataart. 11, comma 1 D.P.R. 503/1996.
In caso di inosservanza del divieto di fermata sui percorsi pedonali è ammessa la rimozione forzata o il blocco del veicolo. Deroghe Nei percorsi pedonali è ammessa la circolazione delle macchine in uso a bambini o persone invalide, anche se motorizzate, purché rientrino nei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione del codice della strada (in caso contrario sarebbero considerate ciclomotori) e secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice della Strada.art. 190, comma 7 Codice della Strada, come modificato dal decreto-legge 121/2021, convertito con modificazioni dalla L. 156/2021art. 46 Codice della Strada
Non sono infine ammessi su questi percorsi, come del resto su tutti gli spazi riservati ai pedoni, gli skateboard, i monopattini (muscolariart. 190, comma 9 Codice della Strada ed elettriciequiparati, dal 2019, ai velocipedi, come definiti dall'art. 50 del Codice della Strada), persone con pattini ed altri acceleratori di andatura.
Note
Voci correlate Marciapiede Pedone (codice della strada) Mobilità pedonale
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