Per elettorato passivo si intende la capacità di un cittadino italiano, avente pieni diritti, a ricoprire cariche elettive. L'art. 51 Cost. disciplina tale istituto nel nostro ordinamento, considerando tutti i cittadini italiani dell'uno e dell'altro sesso capaci di accedere a pubbliche cariche secondo i requisiti espressi dalla legge in materia e con particolare attenzione alle pari opportunità tra sessiLa parità di accesso alle cariche elettive è stata riformata e sottolineata dalla L. cost. 3/2001 anche in merito alle leggi regionali che hanno compito di rimuovere gli ostacoli impedenti la parità. Il secondo periodo del 1° comma dell'art.51 è stato inoltre approfondito dalla L. cost. 1/2003..

Tale istituto si connette inoltre al concetto di ineleggibilità e incompatibilità.

Ineleggibilità

Per ineleggibilità si intende l'insieme di quelle situazioni previste dalla legge che impediscono la candidatura per cui, anche se la candidatura è presentata e il candidato eletto, l'elezione si considera invalida e inefficace.

Sono ineleggibili alla Camera dei deputati e al SenatoArtt. 7, 8, 9 e 10 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati; art. 5 D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 - T.U. delle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica: Presidenti delle Giunte Provinciali Sindaci di Comuni con più di abitanti Capo e Vice Capo di polizia ed ispettori generali di pubblica sicurezza Capi Gabinetto dei Ministeri Prefetti, VicePrefetti e funzionari di pubblica sicurezza Ufficiali Generali, Ammiragli, Ufficiali Superiori delle Forze armate dello Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale Magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, nelle circoscrizioni di loro assegnazione o giurisdizione nei sei mesi antecedenti l'accettazione della candidatura Diplomatici, Consoli, ViceConsoli non onorari e Ufficiali addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri sia all'estero che in Italia o coloro con impiego da Governi esteri Coloro i quali hanno un determinato rapporto di natura economica con lo Stato Componenti della Corte Costituzionale.

Quando sopraggiungono in corso di mandato le cause di ineleggibilità si convertono in cause di incompatibilità, secondo una giurisprudenza che per dieci anni le Camere abbandonaronoGiampiero Buonomo,La trasformazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause di incompatibilità, in Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 1º dicembre 2004. e che è tornata ad essere applicata come effetto di una pronuncia della Corte costituzionaleGiampiero Buonomo,La reviviscenza della conversione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause di incompatibilità, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, n. 9 del 2012..

Incompatibilità Per incompatibilità si intende quella situazione in cui l'eletto si trova in una situazione di doppia investitura, ovvero, quando il candidato è titolare di più cariche contemporaneamente che non possono coesistere e si trova dunque a dover scegliere tra una delle dueLa relativa disciplina legislativa è oggetto di ripetuti interventi giurisprudenziali, per i quali v. Giampiero Buonomo, Candidature, norme ormai anacronistiche. L'incompatibilità è uno status da rivedere, in Diritto e giustizia, 16 aprile 2005..

Sono incompatibili secondo la nostra Costituzione: Senatore e Deputato (art. 65, comma 2 Cost.) Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica (art. 84, comma 2 Cost.) componente del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 Cost.) o della Corte Costituzionale (art. 135 Cost.) appartenente ad un Consiglio o una Giunta Regionale (art. 122 Cost.).

La tematica si interseca con quella del conflitto di interessePrato, E. Il conflitto d'interessi tra esercizio d'impresa, elettorato passivo e assunzione di cariche di Governo. Società editrice il Mulino, 2004. 65 p. ., benché si tratti di questioni concettualmente separateRando, G. Il conflitto d'interessi nell'esercizio di funzioni pubbliche. [N.p.] : G. Giappichelli Editore, 2015. ISBN 978-88-921542-1-6..

Natura non biunivoca dell'elettorato attivo e passivo Nella nostra Costituzione elettorato attivo e passivo non coincidonoPer il regime prerepubblicano, v. TORRE, M. L'elettorato attivo e passivo di Nunzio Nasi. Per la vecchia e per la nuova legge elettorale politica. Palermo, L. di Cristina, 1913.. Per l'appartenenza alla Camera dei deputati l'età non può essere inferiore a 25 anni, per il Senato della Repubblica il requisito sale a 40 anni (artt. 56-58 Cost.).

Il Presidente della Repubblica ha un requisito di elettorato passivo non inferiore a 50 anni (art. 84 Cost.).

Tuttavia, la legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, ha modificato l’art. 58 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva che i senatori dovevano essere eletti dagli aventi diritto che avevano superato il venticinquesimo anno di età.

Pertanto, e solo per quanto concerne l'elettorato attivo, Deputati e Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli aventi diritto che "abbiano compiuto il 18º anno d’età."

Non candidabilità Altro istituto ancora connesso è la non candidabilità.

Per non candidabilità si intende il divieto posto verso determinati soggetti di presentare candidature per elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Esso riguarda i condannati con sentenza passata in giudicato per gravi delitti, condannati per uno stesso reato non colposo a pena non inferiore a due anni o coloro sottoposti a misure definitive di prevenzione per reati di stampo mafioso. Comporta la nullità dell'elezione. Su di essa si è sviluppato il dibattito sull'applicazione del d.lgs. 235/2012.

Note

Voci correlate Elettorato attivo (ordinamento italiano) Ineleggibilità parlamentare Legge Severino

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