Privacy (AFI: L'usuale pronuncia italiana riprende quella dell'inglese americano , un tempo unica pronuncia possibile in inglese, ma ora sostituita da in altre varietà di inglese tra cui quello britannico., termine dell'inglese, traducibile in italiano con riservatezza o privatezza) indica, nel lessico giuridico-legale, il diritto alla riservatezza della vita privata di una persona.
Il diritto a non essere soggetto a violazioni non autorizzate della parte più privata della propria esistenza da parte del governo, delle società o degli individui fa parte delle leggi sulla privacy di molti Stati del mondo e, in alcuni casi, delle costituzioni.
Evoluzione storica del concetto Il concetto si sviluppa fin dell’Antica Grecia, quando, in una serie di trattati filosofici si inizia a far riferimento ad un “senso di riservatezza”. Aristotele, nella sua Politica, distingue tra Polis, sfera pubblica dell'individuo, correlata alle attività cittadine, ed Oikos, sfera privata, associata alla vita domestica. Viene così stabilito l’ambito personale, distinto da pubblico e politico. Per gli antichi greci il coinvolgimento da parte degli uomini nella vita pubblica era di fondamentale importanza; parallelamente, però, riconoscevano al singolo la necessità di una sfera propria e riservata, da intendersi come luogo in cui occuparsi dei propri bisogni. L’affermarsi di città-stato significa per l’uomo ricevere una personale vita activa, marcando il discrimine tra ciò che è proprio contro ciò che è comune. La vita privata è rispettata in quanto considerata elemento necessario a far scaturire uno stimolo d’interesse cittadino. Ogni uomo che ha proprietà nella città sarà interessato al suo corretto funzionamento.
Durante l’età feudale si espande l’ideale di libertà personale e, successivamente, grazie allo Stato assoluto, ciò che separa privato e pubblico viene delineato al punto da originare la sfera del privato. Riforme religiose e diffusione dell’alfabetizzazione sono tra gli elementi che condizionano fortemente la società occidentale del XVI e XVII secolo. Tali elementi portano proprio ad un mutamento radicale della mentalità sociale, diffondendo un nuovo costume d’appartenenza.
La connotazione odierna di privacy, però, si afferma proprio a seguito della caduta del feudalesimo. XVIII e XIX rappresenterebbero un'era prolifica per il diritto. Nel 1890, due giuristi statunitensi, Louis Brandeis e Samuel Warren, pubblicarono “The Right of Privacy” sulla Harward Law Review, prima monografia giuridica a riconoscere “the right to be let alone”, “diritto ad essere lasciato da solo”. Esprimendo in queste parole il desiderio di una propria ed inviolabile intimitàUmberto Ambrosoli, Massimo Sideri, Diritto all'oblio, dovere della memoria, Giunti/Bompiani, Milano 2017, pagg. 68-69..
Ciononostante, le prime accezioni del termine si riferiscono ad una casistica tendente al negativo, la libertà ottenuta con il concetto di privacy non è associata ad una possibilità “di”, quanto ad una liberazione “da” un qualcosa/qualcuno. Il periodo storico è quello della rivoluzione industriale, ciò è quindi da intendere non in ottica universale, quanto riferito al ceto borghese. È già qui evincibile quanto il concetto di privacy si riscopra in ogni contesto storico, dovendosi interfacciare con una serie di nuove necessità personali che in esso si affermano. Il sancire un’impossibilità di ingresso in uno spazio altrui, come sottolineato da Rodotà, funge da snodo culturale fondamentale nell'affermazione della privacy odierna.
In ottica europea si ha una prima formazione del concetto di privato tra XVIII e XIX secolo. In Germania origina la discussione su una serie di possibilità individuali originanti dal “diritto naturale”, elemento d’influenza della filosofia giuridica tedesca.
Nel 1954 una sentenza del Bundesgerichtshof determina, per la prima volta, un basilare diritto alla personalità.
La discussione d’origine germanica si estese così per il continente, fintanto che nel 1909, in Francia, si giunge alla legittimazione dei diritti della personalità.
Parallelamente, nel Bel paese, il concetto viene portato avanti da Adolfo Ravà, docente di Filosofia del diritto. I punti sollevati da Ravà, seppur paralleli al pensiero tedesco, hanno origine indipendente. Analizzando il Tractatus de potestate in seipsum di Baldassarre Gomez de Amescua, giurista spagnolo del XVI secolo, ne coniuga un “diritto sulla propria persona”, che esclude però una lunga serie d’elementi per noi correlati, quali: diritto d’autore, sul nome, sul marchio. Successivamente sarà sempre Ravà a determinare per analogia legis il “diritto alla riservatezza”.
I primi casi di violazione si presentano tra gli anni ’50 e ’60. Caso particolarmente significativo è la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione nel 1963. Il settimanale italiano “Tempo” ottenne attenzione popolare diffondendo una serie di particolari inerenti alla vita intima di Claretta Petacci, amante di Benito Mussolini. A seguito della constatazione ne scaturì una denuncia da parte della sorella minore della Petacci, Miria di San Servolo.
Nel 1975 anche il Supremo Collegio italiano si adeguò alle controparti europee affermando l’esistenza di un diritto alla riservatezza. Il tutto scaturì a seguito di controversie con Soraya Esfandiari che fu fotografata, nelle proprie mura domestiche, in atteggiamenti intimi con un uomo.
Tornando all'ottica comunitaria, una serie di provvedimenti fu ribadita: direttive 95/46/CE, 97/66/CE, e 2002/58/CE.
In Italia, consecutivamente alla 95/46/CE si ha l’istituzione di una figura di garante per la protezione dei dati personali. Seguì l’emanazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, il quale introdusse nell'ordinamento italiano un autonomo diritto alla protezione dei dati personali, indipendente rispetto alla tutela della sfera intima dell’individuo. L’estensione europea di questa visione entra in vigore il 7 dicembre 2000, con l’art. 8, comma I della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, detta anche Carta di Nizza, che fa esplicito riferimento al diritto alla protezione dei dati personali.
Nel 2016 esce il Regolamento generale sulla protezione dei dati che sostituisce la vecchia direttiva, la sua attuazione è avvenuta a distanza di due anni, quindi a partire dal 25 maggio 2018. È composto da 99 articoli e 173 considerando, questi ultimi con solo valore interpretativo. Trattandosi di un regolamento, non necessita di recepimento da parte degli Stati dell'Unione ed è attuato allo stesso modo in tutti gli Stati dell'Unione senza margini di libertà nell'adattamento, tranne per le parti per le quali si prevede espressamente delle possibilità di deroga.
Descrizione Confusione terminologica Prima di entrare nel merito, è opportuno ricordare che la privacy non ha nulla a che fare con la segretezza. Spesso le due discipline sono erroneamente scambiate. La prima tratta unicamente dati personali di persone fisiche; la seconda riguarda le informazioni confidenziali in materia di diritto industriale: in pratica, le conoscenze e la proprietà intellettuale di un soggetto, tipicamente un'azienda (il know-how è il patrimonio di conoscenze originali che devono rimanere riservate in quanto non pubbliche come i brevetti). Invocare le norme sulla privacy per difendere la segretezza è inutile e infondato.
In pratica, ad esempio: il codice fiscale, i gusti di una persona, la fotografia del volto, il casellario giudiziario => privacy; i processi aziendali, l'organico e la struttura gerarchica, la rete di clienti/fornitori, le specifiche tecniche di prodotto o di produzione, le strategie e i dati di controllo di gestione => segretezza.
Nel caso di imprese registrate alla camera di commercio, per non parlare di quelle quotate in borsa, i dati di bilancio sono pubblici, quindi qui la segretezza non è applicabile.
Concetto e significato Il concetto di privacy individuale universale è un concetto moderno, principalmente associato alla cultura occidentale, britannica e nordamericana in particolare, ed è rimasto praticamente sconosciuto in alcune culture fino a tempi recenti. La maggior parte delle culture, tuttavia, riconosce la capacità degli individui di nascondere alcune parti delle proprie informazioni personali.
Il significato nel tempo, si è evoluto anche in relazione all'evoluzione tecnologica che dai tempi di Warren e Brandeis (fine XIX secolo) è intercorsa. Inizialmente riferito alla sfera della vita privata, negli ultimi decenni ha subito un'evoluzione estensiva, arrivando ad indicare il diritto al controllo sui propri dati personali.Mantelero, Privacy, in Contratto e Impresa, 2008, pp. 757-779 17-04-2010 Quindi, il significato odierno, di privacy, comunemente, è relativo al diritto della persona di controllare che le informazioni che la riguardano vengano trattate o guardate da altri solo in caso di necessità.
La privacy non va confusa nemmeno con la solitudine, e questa non va confusa con l'abbandono, in quanto sussiste una profonda differenza, infatti, tra «l'esser soli», «l'esser lasciati soli» e «l'esser lasciati in condizioni di non-autosufficienza» con handicap senza essere capaci né di intendere né di volere. Il termine avrebbe anche un'accezione culturale: secondo alcuni ricercatori il concetto di privacy distingue la cultura Anglo-americana da quella Europea occidentale, come quella Italiana, Tedesca o Francese. Tuttavia si hanno troppi punti in comune tra le due soprattutto dal punto di vista del ruolo delle informazioni personali all'interno della società. Gramota.ru. accesso 24 February 2009.
Tutela giuridica Il diritto alla privacy non va confuso con il diritto al segreto, anch'esso finalizzato a tutelare un'area riservata della vita privata ma che per qualche motivo comprenda elementi comunque conosciuti da alcune persone: il medico, ad esempio, è sicuramente consapevole dello stato di salute del proprio paziente, ma ha il dovere di mantenere il segreto professionale sulle notizie di cui è a conoscenza.
Il diritto alla privacy non è nemmeno interamente sovrapponibile al diritto alla protezione dei dati personali (cioè alla protezione da monitoraggio continuo, previsione dei comportamenti, profilazione degli individui) che nasce come corollario del diritto alla riservatezza.
La diffusione delle nuove tecnologie a partire dal XXI secolo ha contribuito ad un assottigliamento della barriera della privacy, ad esempio la tracciabilità dei cellulari o la relativa facilità a reperire gli indirizzi di posta elettronica delle persone, che può dar luogo, ad esempio, al fenomeno dello spamming, pubblicità indesiderata. Anche la geolocalizzazione degli smartwatch, combinata con funzioni in questi contenute, come il cardiofrequenzimetro, può impattare in modo significativo sulla privacy, permettendo ad aziende di marketing di monitorare l'utente nelle sue abitudini di consumo e gusti personali attraverso tecniche di pubblicità comportamentale, cioè una raccolta delle informazioni personali degli utenti come mezzo di marketing per proporre pubblicità targetizzate, come evidenziato da Federprivacy nel 2015, e confermato da uno studio condotto dall'Università di Pisa in collaborazione con l'Università dell'Essex, e l'Harvard Medical School.
La digitalizzazione delle immagini contribuisce ad una continua e progressiva riduzione della riservatezza e dà difficoltà nella sua tutela: condividere un'immagine o un video on-line su internet comporta la perdita di controllo sul materiale inserito. Ad esempio il sexting - condivisione di fotografie a carattere erotico prevalentemente sui social network - comporta la totale impossibilità di nasconderla potendo essere scaricata da altri utenti e reimmessa in Rete in qualunque altro momento. Analoghi problemi sorgono allorché vi siano video che in qualche modo siano lesivi della privacy o in qualche modo lesivi di altre persone, soprattutto se di minore età.