Il riformatorio giudiziario, in Italia, era un tipo di struttura carceraria per minorenni (ovvero un tipo di istituzione totale) entro la quale veniva assegnato dal giudice un giovane, di età minore degli anni 21, che avesse commesso un reato.

Storia Tali strutture erano presenti in Italia sin dall'unificazione, registrando una prima significativa riforma col Regio decreto decreto 14 luglio 1907, n. 606. I riformatori furono soppressi dal D.P.R. 2 settembre 1988, n. 448 che li sostituì con gli istituti penali per i minorenni.

La disciplina detentiva per minorenni La reclusione presso un riformatorio giudiziario era sempre ordinato per il minore di 18 anni e non poteva avere durata inferiore a un anno. Nel caso egli fosse ritenuto un "delinquente abituale", la durata del ricovero non poteva essere inferiore a tre anni. Quando il giovane compiva i 21 anni, il giudice ne ordinava l'colonia agricola o a una casa di lavoro.

Voci correlate Carcere (ordinamento italiano) Istituto penale per minorenni Ordinamento penitenziario italiano

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