L'immagine popolare del Medioevo è stata spesso legata alla descrizione che di esso è stata data nel XVIII secolo dai filosofi illuministi, e rafforzata poi dal pensiero positivista nel XIX secoloLe Goff, Un lungo Medioevo; Gatto, Morghen, Viaggio intorno al concetto di Medioevo (Vedi bibliografia). In questa tradizione il Medioevo viene essenzialmente descritto come "Età buia", ovvero un'epoca di barbarie e di ignoranza, dominata da despoti e da una Chiesa oppressiva ed oscurantista; un'epoca in cui la razionalità ed il pensiero scientifico venivano repressi dal fanatismo religioso.
Quest'immagine negativa è soggetta revisione da parte di alcuni studiosi di critica storica, che trovano nel Medioevo aspetti creativi e confutano la visione di età prettamente barbara ed incoltaFondamentali in questo senso sono stati gli studi di Jacques Le Goff, (Vedi bibliografia)Harris, Gribsby, Misconceptions About the Middle Ages, (Vedi bibliografia). In particolare, per quanto riguarda la conoscenza scientifica, gli studi di Pierre DuhemPierre Duhem, Le Système du Monde. Histoire des Doctrines cosmologiques de Platon à Copernic, 10 volumi., (1913—1959) puntano alla riscoperta e alla comprensione del sapere medievale in fisica, matematica, astronomia e scienze naturali.
Dal punto di vista della medicina questi studiosi rivalutano lo stato della scienza al tempo e riconsiderano, e suggeriscono che sia superata l'immagine popolare di una medicina medievale priva di sapere scientifico, mista a magia e superstizione.
La loro analisi storica degli studi di chirurgia e quelli anatomici, legati anche alla dissezione di cadaveri, con particolare accento ai rapporti con la Chiesa cattolica e con i papi si allinea a questa rivalutazione.
La chirurgia trattata nelle fonti primarie È utile esaminare la legislazione ecclesiastica relativa alla pratica della medicina e della chirurgia e in particolare proprio quei concili che la storia della medicina ha messo in particolare evidenzaLe fonti primarie prese in considerazione sono i concili, che possono essere regionali o generali (ecumenici), con i canoni da loro approvati, i Decretali e le Bolle dei Papi. Data la vastità e la complessità del materiale, nel corso dei secoli vennero compilate delle Colleptiones, ovvero raccolte di canoni, al fine di ordinare sistematicamente le leggi e di chiarire le contraddizioni che mano mano nascevano. La prima grande collezione è il Decretum di Graziano (1140), che non aveva carattere ufficiale ma che di fatto fu scrupolosamente utilizzato dai canonisti ed in seguito entrò nel Corpus Iuris Canonici. Per quanto riguarda invece le grandi collezioni ufficiali abbiamo la Compilatio tertia del 1210, la Compilatio quinta del 1226 (le altre compilationes non erano ufficiali) ed infine le fondamentali Decretales di Papa Gregorio IX promulgate nel 1234 e che entreranno a far parte del Corpus Iuris Canonici.Gli atti completi dei concili trattati in questa pagina possono essere letti in: Gian Domenico Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, Firenze e Venezia, 1758-98. Sia l'opera di Mansi, sia le Decretales possono essere liberamente scaricati dal sito www.documentacatholicaomnia.eu rispettivamente a questo e questo link.
Nei concili regionali di Clermont (1130) e di Reims (1131), fu approvato il seguente canone, in seguito interamente accolto anche nel Concilio ecumenico Lateranense II (1139)Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, volume 21, 1130 Concilium Claromontanum, canon V; 1131 Concilium Remense, canon VI; 1139 Concilium Lateranense II, canon IX
Ad una prima lettura sembra che la Chiesa volesse evitare completamente la pratica della medicina a tutti i rappresentanti del clero, ed è anche vero che lo stesso canone spiega che la medicina è una pratica non particolarmente indicata per uomini di chiesa, dal momento che tale attività comporta la visione di cose imbarazzanti; ma la ragione principale del divieto può essere facilmente vista non tanto nella pratica della professione ma nell'inseguimento del "vile guadagno di denaro". Tutto il canone è evidentemente incentrato sul problema dell'avidità, del lucro e della ricerca della gloria; del resto, nello stesso concilio Lateranense II, viene condannata anche la simonia e l'usura, quindi è chiaro che i temi venali erano il problema centrale. Risulta inoltre evidente come questo canone non sia riferito a tutto il clero, ma solo ad una ristretta parte di esso, cioè ai monaci e ai canonici regolari, e non è specificamente diretto contro la pratica della medicina in sé, ma solamente contro il praticarla a fini di lucro. Inoltre, benché questo canone fosse entrato anche in un concilio ecumenico, la sua importanza fu di breve durata, infatti esso non venne mai inserito in nessuna delle collezioni successive. Pertanto fino a questo punto non si ha alcuna "esplicita" proibizione della pratica della medicina.
I concili regionali di Montpellier (1162) e di Tours (1163) contenevano il seguente canoneMansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, volume 21, 1163 Concilium Turonense, canon VIII - Gli atti del concilio di Montpellier del 1162 sono andati perduti, però spiega il Mansi, nel 1195, in un altro concilio a Montpellier si fa riferimento al concilio del 1162 e si dice che esso avesse proibito a monaci, canonici regolari e agli altri religiosi di aver accesso allo studio della giurisprudenza e della medicina. Dato che il canone 8 del concilio di Tours tratta questa stessa materia, e dato che entrambi i concili sono stati presieduti dallo stesso Papa Alessandro III, è lecito arguire (Amundsen) che il canone contenuto nel Concilio di Montepellier del 1162 fosse identico a quello di Tours, così come erano uguali tra loro i canoni dei concili già citati di Clermont, Reims e Lateranense. Ad ogni modo il canone contenuto nelle Decretales è identico a quello del 1163, pertanto è su questo che ci si deve basare nell'analisi del diritto canonico del tempo.:
Benché contenuto in un concilio regionale, questo canone ebbe un impatto molto più profondo rispetto al precedente, infatti esso fu inserito subito in diverse collezioni di decretaliAmundsen (vedi bibliografia) segnala le seguenti: Appendix consilii Lateranensis, Collectio canonun Lipsiensis, Collectio canonun Bambergensis, Colectio canonum Casselana e la Compilatio prima ed infine entrò a far parte delle fondamentali Decretales di Papa Gregorio IXDecretalium Compilatio, Liber III, titulus L, caput III. Tuttavia anche questo canone non è riferito a tutto il clero, ma ovviamente soltanto a coloro che fanno vita comune e seguono una regola, come i monaci ed i canonici regolari, ed anche in questo caso non si tratta di una proibizione della pratica della medicina in sé, ma soltanto del divieto fatto ai regolari di lasciare i loro luoghi e doveri religiosi per esercitare la professione di medico. Inoltre se si volesse intendere questo canone come una proibizione della medicina in sé, allora dovrebbe essere presa per buona anche la proibizione dello studio delle leggi secolari. Ma il diritto secolare era propedeutico al diritto canonico, pertanto è assurdo pensare che se ne potesse proibire lo studio. Nel 1213 il concilio regionale di Parigi adottò un canone dagli stessi contenuti del precedenteMansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, volume 22, 1213 Concilium Parisiense, canon XX.
Nel 1219, papa Onorio III pubblicò la bolla Super speculam che in seguito entrò anch'essa nelle Decretales. Questa bolla aveva essenzialmente tre scopi: garantire benefici e prebende agli insegnanti di teologia e ai loro studenti, riaffermare ed estendere il canone del concilio di Tours e vietare lo studio del diritto civile all'università di Parigi. Le disposizioni del canone vennero estese a diaconi, priori ed in generale a tutti coloro che godevano di benefici, ed anche i preti rientrarono nel divieto di allontanamento. Nel Liber Sextus aggiunto alle Decretales nel 1298 da Papa Bonifacio VIII il divieto di allontanarsi viene esteso a qualunque tipo studio. Risulta pertanto chiaro che lo scopo di questi documenti non era quello di vietare lo studio della medicina in sé o di qualsiasi altra materia, ma soltanto quello di garantire che i religiosi non si allontanassero e trascurassero le loro mansioni principali. In particolare la bolla concernente l'Università di Parigi era diretta soprattutto a promuovere lo studio della teologia in quanto a Parigi gli studi secolari rischiavano di farne sparire l'insegnamentoWalter Ullmann, Honorius III and the Prohibition of Legal Studies, Juridical Review 60 (1948) 177 - Articolo ripubblicato in: Walter Ullmann, George Garnett, Law and Jurisdiction in the Middle Ages, Variorum Reprints, 1988.
Il fatto che non si volesse colpire lo studio della medicina in sé in tutti questi decreti e concili si ricava anche dal fatto che tale studio era permesso ai regolari entro i confini dei luoghi religiosi cui appartenevanoDarrel W. Amundsen, Medieval canon law on medical and surgical practice by the clergy, Bulletin of the History of Medicine, 52 (1978) 22-44. Articolo poi ripubblicato in Medicine, Society and Faith in the Ancient Medieval Worlds (1996), capitolo 8 - A detta dello stesso Amundsen questo è il primo e fondamentale studio sistematico sulla legislazione ecclesiastica riguardante i presunti divieti fatti ai chierici di praticare la medicina e la chirurgia, (Vedi bibliografia), e lo studio della medicina in sé non costituiva un ostacolo per la carriera ecclesiastica, infatti Teodorico de' Borgognoni (1206 - 1298) che era un importante medico fu anche vescovo di Cervia, e anche Papa Giovanni XXI era precedentemente stato un medico.
La pratica della medicina presentava però un importante rischio: che la morte del paziente avesse come causa diretta l'azione del medico. A questo proposito Papa Clemente III pubblicò una risposta ad un "canonico" che l'aveva interrogato sull'argomento. Il testo, che poi fu incluso nella Compilatio Secunda e nelle DecretalesDecretalium Compilatio, Liber I, titulus XIV, caput VII così recitava:
La preoccupazione era quindi che l'essere, più o meno direttamente, responsabili della morte di qualcuno attraverso la pratica della medicina, potesse costituire un impedimento al completo perseguimento delle funzioni spirituali del chierico, che pertanto era meglio non accedesse agli ordini maggiori.
Ma la pratica che maggiormente portava alla morte il malato, per azione diretta del medico, era certamente la chirurgiaAmundsen, Medicine, Society and Faith in the Ancient and Medieval Worlds, capitolo 10 (Vedi bibliografia). Uno scritto di Papa Innocenzo III pubblicato nel 1212 ed inserito poi nelle DecretalesDecretalium Compilatio, Liber V, titulus XII, caput XIX fa riferimento diretto al problema. Il testo illustra il pronunciamento del papa riguardo al caso di una donna, morta per non aver seguito scrupolosamente, durante la riabilitazione, le prescrizioni mediche di un monaco che l'aveva precedentemente operata. Il papa stabilì allora che se il monaco, che fosse davvero esperto e zelante nella medicina, avesse agito mosso soltanto dalla pietà e non dalla cupidigia, non avrebbe dovuto essere punito in alcun modo.
Questa vicenda e le preoccupazioni che ne derivarono influirono sulla promulgazione del seguente canone in occasione del quarto concilio ecumenico Lateranense (1215)Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, volume 22, 1215 Concilium Lateranense IV, canon XVIII, successivamente incluso anche nelle DecretalesDecretalium Compilatio, Liber III, titulus L, caput IX: