La fotografia è tutelata come opera, di carattere sia creativo sia non, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore. Questa stessa legge è stata poi modificata dal DPR 19/79 e, più recentemente, dal Dlgs 154/97 e dalla legge 248/2000.
I soggetti della fotografia, in particolare le persone ritratte, sono tutelati dei diritti di privacy a cui devono attenersi i fotografi.
Storia I primi accenni sul diritto d'autore nella fotografia si ritrovano in un ordinamento della Corte suprema di cassazione del 3 giugno 1876, la quale attribuisce un valore connesso alla natura intellettuale delle fotografie. Successivamente la Corte d'Appello, il 7 luglio 1876, nega che la fotografia sia un'opera d'ingegno, ma viene definita un mero processo meccanico.
La fotografia venne per la prima volta considerata nel Regio decreto legge 28 ottobre 1925 n.1949. Questo decreto indicava le fotografie quali opere dell'ingegno a pieno titolo, ritenendo così che qualunque fotografia potesse essere tutelata. Nella versione originaria della legge del 22 aprile 1941 n.633 la fotografia non era menzionata nel novero delle opere d'ingegno, ma veniva regolamentata come opera connessa, tutelata ai sensi delle norme di cui al Capo V Titolo II, art.87 e seguenti. Dalla Convenzione di Parigi del 24 luglio 1971 e in Italia tramite il D.P.R 8 gennaio 1979 n.19, il legislatore decise di estendere la tutela del diritto d'autore alle opere fotografiche, e di quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia, inserendole nell'elenco di cui all'art. 2 l. aut. (n. 7). Vengono previsti due tipi di protezione: quello del diritto di autore, che viene riservato per le opere fotografiche di carattere creativo, e quello del diritto connesso previsto dagli art. 87 l. aut. per le "semplici fotografie" che non possiedono carattere creativo. Nessuna tutela invece è accordata alle "fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili".Diritto Industriale, Proprietà Intellettuale e Concorrenza, P. Auteri - G. Floridia - V. Mangini - G. Olivieri - M. Ricolfi - R. Romano - P. Spada La legge 633/41 è stata poi soggetta a molte modifiche successive, le principali sono: D.Lgs 1997 n.154, D.Lgs 1999 n.169, D.Lgs 2000 n.248; e il D.Lgs 2003 n.68.Fotografie e Diritto, Salvo Dell'Arte
Opere protette Sono individuate secondo il diritto d'autore tre tipologie distinte di fotografia: la fotografia semplice, le opere fotografiche e le fotografie documentali.Jarach-Pojaghi Manuale del diritto d'autore Mursia p. 172
Opera fotografica Fanno parte di questa categoria le opere protette dall'art. 2 al 7 della legge n. 633/1941, aggiunti successivamente nel D. Lgs 518/92, (“le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II”). Il fulcro di questa normativa è essenzialmente la natura creativa dell'opera. Al pari delle altre opere dell'ingegno creativo, l'opera fotografica è tutelata secondo diritti morali e patrimoniali spettanti in primo grado al fotografo. Ai sensi degli artt. 12 e seguenti lda infatti, il fotografo ha il diritto di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma esercitando su di essa numerose facoltà: riproduzione e duplicazione, trasformazione ed elaborazione, distribuzione, commercializzazione, diffusione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico, esibizione, noleggio e prestito. Se si tratta di opera creativa la durata del diritto è pari a 70 anni dalla morte dell'autore, ed è coperto dalle norme vigenti per le opere protette dal diritto d'autore. Per essere protetta da tale diritto è sempre obbligatoria la citazione del nome del fotografo.
Fotografia semplice Le “semplici fotografie” sono “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”. In tal caso la durata del diritto è di 20 anni (art. 92) dalla data di produzione. Le opere tutelate da tale diritto sono (art. 87): immagini di persone; immagini di aspetti, elementi o fatti della vita naturale; immagini di aspetti, elementi o fatti della vita sociale; riproduzioni di opere d'arte; fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Sono invece escluse le fotografie di (art. 87.2): scritti; documenti; carte di affari; oggetti materiali; disegni tecnici; prodotti simili.
Riguardo alle semplici fotografie la legge attribuisce al fotografo i diritti cosiddetti “connessi” al diritto d'autore: il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88); la fotografia è protetta solo se contiene (art. 90): il nome del fotografo, della ditta o del committente, l'anno di produzione, il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. Nell'art. 90 comma 2 viene però specificato: "Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore" . I diritti sia economici che morali spettanti all'autore non sono tutti autonomi e fra loro indipendenti e l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio di ciascuno degli altri (art. 88.3).
Mettere in pratica l’estensione del perimetro giuridico della fotografia autoriale, comporterebbe il passaggio, per un numero difficilmente calcolabile di fotografie, dalla protezione mediante il ‘diritto connesso’ sulle ‘fotografie semplici’, più tenue e improntata ad un certo favore per la circolazione e l’utilizzazione delle fotografie stesse, al diritto d’autore propriamente detto, il cui punto focale è invece la facoltà del titolare di determinare (e limitare) la cerchia dei fruitori dell’opera. È allora probabile che la preoccupazione sia quella di non innescare un processo di proliferazione ipertrofica di micro-monopoli sulle immagini, dettata anche dalla percezione che l’estensione dell’autorialità potrebbe porre delicate questioni quando il diritto dell’autore si ponga in antagonismo con diritti e libertà di altri, anche di rango costituzionale.
Fotografia sul web
La condivisione di qualsiasi fotografia sui social network e in generale nel web è lecita e non costituisce violazione delle disposizioni sul diritto d’autore, solo nel caso in cui avvenga mediante una condivisione del materiale fotografico tale da permettere ai terzi di risalire all’autore, nonché alla data e all’eventuale titolo o nome dell’opera fotografica.
In applicazione analogica dei principi sanciti dalla Legge 633/1941, l’autorizzazione all’utilizzo del materiale fotografico postato è a priori fornita dall’autore e garantita dalla stessa volontà del creatore manifestata all’atto della divulgazione della fotografia sulla piattaforma digitale.
La pubblicazione della fotografia sul profilo dell’autore, ovvero nello spazio personale garantito dalla piattaforma del social network, rappresenta, infatti, una presunzione grave, precisa e concordante della titolarità dei diritti fotografici legati all’opera pubblicata, come sancito dalla recente giurisprudenza di merito (Trib. Roma sent n. 12076/2015).
Cessione del diritto Il diritto sulle fotografie semplici può essere ceduto a terzi; inoltre la legge prevede l'ipotesi in cui il diritto esclusivo del fotografo può venir liberamente utilizzato da terzi previo riconoscimento di un equo compenso. La cessione del diritto si ha con la consegna del negativo, cioè il titolare dell'utilizzazione economica consegna direttamente e non tramite terzi il negativo (art. 89 lda).
Fotografie e contratto di lavoro La titolarità del diritto relativo alle fotografie semplici spettante al fotografo viene derogata qualora la fotografia sia stata ottenuta durante e all'adempimento di un contratto di lavoro. In questo caso si ritiene titolare del diritto il datore di lavoro: il fotografo dipendente è pertanto obbligato alla consegna dei negativi (art. 88 lda).
Esempi di rapporti contrattuali possono riguardare la realizzazione di book fotografici per modelle, brochure pubblicitarie, fotografie per campagne pubblicitarie o semplici ritratti richiesti dal committente. Ad ogni modo l'oggetto della prestazione deve essere esplicitamente indicato sul contratto sottoscritto dalle parti e secondo le modalità in esso prescritte.
Inoltre, per quanto riguarda la riscossione dei compensi, gli autori delle opere hanno diritto a equo compenso nei seguenti casi:
diffusione e spaccio di fotografie da parte del committente proprietario dei beni fotografati (art. 88 comma III); riproduzione in antologie ad uso scolastico ed opere scientifiche e didattiche (art. 91 comma I); riproduzione di fotografie pubblicate sul mezzo stampa, quotidiani o periodici, concernenti fatti o persone d'attualità.
Problemi interpretativi art. 88 comma III Nella presente legge sorgono due problemi interpretativiFotografia e Diritto, Salvo Dell'Arte: se la titolarità relativo alla fotografia spetti al committente anche qualora si tratti di fotografia avente ad oggetto cose non in possesso del committente stesso; se l'equo corrispettivo spetti al fotografo anche qualora il committente utilizzi non commercialmente la fotografia.
Fotografie su commissione Nel caso la fotografia sia stata commissionata nell'ambito della libera attività professionale del fotografo, la titolarità dei diritti relativi alle fotografie semplici spetta al committente quando si tratta di fotografie aventi per soggetto cose in possesso di quest'ultimo.
Qualora il committente utilizzi commercialmente la fotografia spetterà al fotografo un equo compenso. Il semplice fatto che il committente fornisca parte delle attrezzature al fotografo o paghi le eventuali modelle non determina l'acquisto del diritto di utilizzazione in capo al committente.Tribunale di Milano il 26 febbraio 1989.
Fotografie documentali Le fotografie di oggetti materiali, quali “le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”[art. 87, comma 2, Ida], non rientrano nelle “semplici fotografie” sopra citate e nella tutela che ad esse viene garantita.
Il loro utilizzo è libero e nessun diritto, patrimoniale o morale, è riconosciuto all'autore. È da sottolineare che nel caso in cui le fotografie documentali avessero connotati creativi, queste dovranno essere considerate come opere fotografiche e tutelate come opere di ingegno.
Distinzione tra fotografie “opere dell'ingegno di carattere creativo”, “semplici fotografie” e “fotografie documentali” Nel corso degli anni è stata elaborata una serie di criteri per stabilire l'appartenenza delle immagini a una delle tre categorie:
opere dell'ingegno di carattere creativo semplici fotografie fotografie documentali
La principale distinzione tra le opere fotografiche e le semplici fotografie risiede nella presenza o meno di un elemento di personale interpretazione della realtà da parte del fotografo grazie al quale risulta evidente la differenza tra una riproduzione oggettiva della realtà e quella invece, creativa, realizzata dal fotografo.