La caccia in Italia riguarda la disciplina della caccia, come regolata dalle leggi e regolamenti in materia.
Disciplina normativa generale Quadro normativo generale
In base alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato l'articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, la potestà legislativa in materia di caccia, non essendo espressamente riservata alla legislazione dello Stato, spetta alle Regioni. Tuttavia, poiché lo Stato si è riservato la potestà legislativa in tema di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, il potere delle regioni in materia venatoria è in parte limitato. La limitazione non esiste per le Regioni a statuto speciale, in quanto esse hanno la potestà legislativa in tema di ambiente e possono dotarsi di propri corpi di polizia allo scopo.
La legge 11 febbraio 1992, n. 157 è una legge quadro che delinea la regolamentazione generale in materia, che costituisce fonte normativa primaria di carattere nazionale. L'attività venatoria è eserictata a livello nazionale sul territorio agro-silvo-pastorale, concetto introdotto dalla legge del 1992, che tuttavia non ne stabilisce criteri e modalità precise per la sua identificazione, ma rimette tale competenza alle Regioni, cui spetta inoltre il compito di pianificazione faunistico-venatoria finalizzata
Ciascuna Regione deve destinare una quota dal 20 al 30% del territorio agro-silvo-pastorale alla protezione della fauna selvatica in cui è vigente il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta, la riproduzione e la cura della prole da parte della fauna. Il territorio ricadente nella zona delle Alpi di ciascuna regione è una zona faunistica a sé stante ed il territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione è nella percentuale dal 10 al 20%. La percentuale massima globale destinabile alla caccia riservata a gestione privata e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale (aziende faunistico-venatorie o agrituristico-venatorie) è del 15%.
Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le Regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, definendone criteri ed orientamenti (l'articolo 14 ne stabilisce le modalità), la cui pianificazionePer la pianificazione faunistico-venatoria, Stato, Regioni e Province si avvalgono del parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora sezione dell'ISPRA, organo tecnico-scientifico di ricerca e consulenza. dettagliata spetta alle Province, che predispongono i piani faunistico-venatori per zone omogenee, ovvero suddivisioni del territorio in ambiti territoriali e comprensori alpini.
Il ruolo delle Regioni
Ogni piano faunistico-venatorio stabilito dalla Regione ha una durata di cinque anni e definisceL. 157/92 - Art. 10, comma 8.: la tipologia di utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale per ogni Provincia, dettando la superficie massima destinata alla protezione della fauna; i criteri di coordinamento dei piani faunistici elaborati dalle singole Province; le linee guida per gli Istituti delle Oasi di protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura e dei Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica; i criteri di determinazione dei territori destinabili ad aziende faunistico venatorie, agrituristico venatorie e centri privati di riproduzione di fauna selvatica; le linee guida di indennizzo per gli agricoltori e i danni arrecate alle loro attività economiche, per la tutela e il ripristino degli habitat e per l'incremento della fauna; l'individuazione di specie appartenenti alla fauna stanziale che necessitano di particolare tutela; le linee guida di intervento per il ripristino degli equilibri faunistici; i criteri di delimitazione e gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini; i criteri di individuazione delle zone in cui è vietata la caccia (L. n. 157/92, art. 13, comma 3) fino al raggiungimento della specifica quota percentuale; le linee guida regolamentanti la caccia in aree a regolamento specifico (ZPS).
Il ruolo delle Province Nel rispetto dei criteri dettati dai piani faunistico-venatori regionali, le amministrazioni provinciali provvedono a emanare i piani faunistico-venatori provinciali, anch'essi aventi la durata di cinque anni. In essi le Province definiscono: la tipologia di utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale per ogni Provincia, dettando la superficie massima destinata alla protezione della fauna; i criteri di coordinamento dei piani faunistici elaborati dalle singole Province; le linee guida per gli Istituti delle Oasi di protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura e dei Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica; i criteri di determinazione dei territori destinabili ad aziende faunistico-venatorie, agrituristico-venatorie e centri privati di riproduzione di fauna selvatica; le linee guida di indennizzo per gli agricoltori e i danni arrecate alle loro attività economiche, per la tutela e il ripristino degli habitat e per l'incremento della fauna; l'individuazione di specie appartenenti alla fauna stanziale che necessitano di particolare tutela; le linee guida di intervento per il ripristino degli equilibri faunistici; i criteri di delimitazione e gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini; i criteri di individuazione delle zone in cui è vietata la caccia (L. n. 157/92, art. 13, comma 3) fino al raggiungimento della specifica quota percentuale; le linee guida regolamentanti la caccia in aree a regolamento specifico (ZPS).
Requisiti La licenza venatoria Per esercitare l'attività è necessario essere in possesso di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, a seguito di superamento di apposito esame innanzi ad una commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di provincia.
L'esame di abilitazione prevede una prova scritta ed una orale, da tenersi presso la provincia italiana di residenza. L'esame prevede quesiti su cinque materie, quali zoologia, normativa, armi e balistica, agricoltura e primo soccorso.
Licenza di porto di fucile È necessario, altresì, essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia§ 5.6.5 - L. 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Art. 22 legge 11 febbraio 1992, n. 157 da edizionieuropee.it]. Per ottenerla sono necessari:
certificato di idoneità psicofisica, a cura dell'ufficiale sanitario della ASL di competenza, cui va consegnato il certificato anamnestico rilasciato, da non più di tre mesi, dal medico curante (di famiglia); certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione dell'Unione Italiana Tiro a Segno a superamento della prova di tiro (per coloro che non abbiano eventualmente svolto il servizio militare di leva in Italia);
La licenza di porto di fucile può essere concessa solo a coloro che abbiano requisiti di affidabilità tali da maneggiare un'arma e che abbiano la fedina penale pulita, oltre che l'assenza di segnalazioni di polizia. Una volta ottenuta la licenza di porto di fucile, per esercitare la caccia è necessario provvedere al pagamento annuale della tassa governativa sul porto d'armi, le tasse a favore della regione e della provincia di competenza e della polizza assicurativa per sé e per il proprio ausiliare (uno o più cani da caccia). L'assicurazione di caccia, che può contenere diverse clausole a seconda della tipologia, è obbligatoria ed ha lo scopo di tutelare la responsabilità civile durante l'attività. Devono essere coperti infortuni del cacciatore stesso, morte, danni arrecati a terzi (cose o persone), infortunio o morte del proprio ausiliare. Il porto d'armi per uso caccia ha una durata di cinque anni (sei per quelli rilasciati fino al 13 settembre 2018) e per essere rinnovato necessita della presentazione, entro la data di scadenza, di una domanda alla questura di competenza, con allegato l'aggiornamento del certificato di idoneità psicofisica.
La licenza di porto di fucile per uso caccia consente di esercitare le seguenti forme di caccia:
Vagante in zona Alpi (alcune regioni richiedono una speciale autorizzazione e un ulteriore esame per accedere a tale forma di caccia); Da appostamento fisso; Altre forme di attività venatoria consentite dalla legge praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata;
Per "altre forme di attività venatoria consentite dalla legge" si intende la caccia in ATC (Ambito Territoriale di Caccia) non da appostamento fisso. Le forme di caccia consentite, eccetto nel caso di scelta dell'appostamento fisso, sono: caccia vagante all'avifauna migratoria; caccia alla beccaccia e/o beccaccino e alla piccola stanziale (con cane da ferma); caccia da appostamento temporaneo; caccia alla lepre; caccia alla volpe; caccia al cinghiale, sia al singolo sia in battuta sia in braccata (in base alle normative regionali); caccia di selezione agli ungulati; caccia alla tipica piccola alpina (alcune regioni chiedono un'abilitazione particolare per cacciare le sei specie incluse nella definizione, ovvero: fagiano di monte, lepre variabile, coturnice, pernice bianca e francolino di monte).
I mezzi consentiti La caccia è consentita solo con fucile, arco e falco. La caccia agli ungulati è consentita con munizione esclusivamente a palla unica, non a munizione spezzata. Ogni altro mezzo è severamente vietato. La caccia di selezione può essere svolta con fucile o con arco, ma non con il falco. La caccia con fucile viene esercita con armi lunghe a ricarica manuale o semiautomatica e:
a canna liscia o anima liscia (fucile), di calibro non superiore a 12g (si ricorda che un calibro 8g è maggiore di un 12g) e con un massimo di due colpi nel caricatore in caso di arma semi-automatica, ulteriormente limitato a un colpo solo per la caccia in Zona Alpi (più uno in canna); a canna rigata o anima rigata (carabina), di calibro uguale 5,6 mm (misurato tra due pieni di passo) e lunghezza del bossolo a vuoto non inferiore a 40 mm, oppure di calibro superiore a 5,6 mm a prescindere dalla lunghezza del bossolo.
Ogni altro tipo d'arma è vietato, con particolare riguardo a:
armi da guerra: ovvero automatiche, vietate in assoluto ai privati in Italia; armi corte: ovvero con canna inferiore ai 300 mm o lunghezza totale inferiore ai 600 mm; armi sportive: così classificate dal Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia; armi in categoria B9 (ex B7): ovvero semiautomatiche che somigliano ad armi automatiche; armi ad aria compressa: ovvero in grado di espellere, mediante l'azione di un gas compresso, un proiettile con un'energia in volata superiore ad 1 joule; balestra: essa, a causa della sua silenziosità, è un'arma particolarmente adatta alla caccia di frodo (bracconaggio).
Porto di fucile e mercato venatorio italiano Il mercato dei fucili da caccia in Italia è parte integrante del settore armiero nazionale, con una forte tradizione manifatturiera legata al Made in Italy. Nel 2023 il comparto ha contribuito a un giro d'affari di circa 8 miliardi di euro, trainato in gran parte dalle esportazioni (oltre il 90%), soprattutto verso gli Stati Uniti. Nonostante il calo del numero di cacciatori, l’Italia resta un punto di riferimento grazie a marchi storici come Beretta e Benelli, apprezzati per l’eccellenza tecnica e il design dei loro prodotti.
Specie cacciabili e periodi di caccia generali Le specie di fauna selvatica cacciabili e i relativi periodi in cui è consentito cacciarle sono riportati di seguito.
Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre Galliformi: quaglia (Coturnix coturnix), starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara). Columbidi: tortora comune (Streptopelia turtur). Turdidi: merlo (Turdus merula). Passeridi: allodola (Alauda arvensis).