In diritto, lassicurazione è un contratto tipico, in virtù del quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, nei limiti stabiliti, del danno provocatogli da un sinistro, o a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.Articolo 1882 del Codice civile italiano. Il "rivalere l'assicurato" si riferisce: nella prima parte della frase, alle assicurazioni contro i danni; nella seconda, a quelle sulla vita.

Storia

Durante la preistoria l'essere umano avverte la necessità di provvedere alla propria sicurezza, accumulando riserve di cibo per affrontare l'inverno o i momenti difficili. L'introduzione della moneta mette a disposizione dell'essere umano un mezzo di dimensioni modeste ma tale da poter essere immediatamente convertito in beni di prima necessità o anche non indispensabili o voluttuari, quindi di facile accumulo fisico, il risparmio, per garantirsi una certa tranquillità. Tuttavia, non è possibile rispondere al proprio bisogno di sicurezza con il solo risparmio e si è ricorsi all'assicurazione.

I due principi fondanti delle assicurazioni, ossia l'associazione di più persone con finalità assistenziali e il trasferimento del rischio da un soggetto all'altro, hanno origine molto antica, risalendo a casi riscontrati nel periodo babilonese e nell'antica Cina.

Nell'antica Grecia esistevano le eranoi, comunità che provvedevano alle spese funerarie per le famiglie più bisognose. A Roma esistevano molte società di assistenza, e come in Grecia anche i collegia tenuiorum provvedevano alla sepoltura di chi non poteva permettersi una cerimonia funebre. I collega militum svolgevano la stessa funzione per i soldati romani. I romani tuttavia non avevano l'assicurazione a premio, nonostante alcuni pareri contrariTito Livio riferisce che il pretore Fulvio ottenne da tre fornitori di far arrivare i rifornimenti a Scipione l'Africano durante la seconda guerra punica a spese della Repubblica romana. Avrebbe fatto in modo simile l'imperatore Claudio nel I secolo quando chiese dei rifornimenti a Roma durante una carestia e offrendo di ripagare le navi eventualmente naufragate. In entrambi i casi si tratta di una clausola accessoria.. Altri hanno ipotizzato che il foenus nauticum fosse una forma di assicurazione, ma si trattava di un mutuo aleatorio: era l'anticipo consegnato al capitano della nave o al proprietario nel caso la spedizione fosse andata in porto. Nell'alto Medioevo europeo nascono le gilde, che consentivano a gruppi di artigiani di tutelarsi dagli eventi infausti, diffondendosi soprattutto tra VIII e X secolo.

Il contratto di assicurazione La natura dei sistemi assicurativi (intendendo con questa locuzione tutto ciò che sta intorno all'attività assicurativa, vista sia da parte dell'assicurato che dell'assicuratore) è tale per cui gran parte delle norme e dei criteri che ne stanno alla base, è comune a tutti i Paesi e le differenze riguardano solo alcuni (pur anche molti) dettagli, ma questo non inficia la sostanziale uniformità delle norme e criteri che le regolano.

Inoltre un potente elemento unificatore è la riassicurazione, sistema per sua natura internazionale, le cui esigenze si riflettono anche sull'operatività delle Compagnie per quanto riguarda la gestione delle assicurazioni dirette. In particolare, per quanto riguarda i sistemi assicurativi nazionali dei Paesi che aderiscono alla Comunità Europea, questa ha emesso direttive che uniformano ulteriormente il mercato assicurativo nei paesi aderenti. La libertà di stabilimento, ad esempio,Il diritto cioè di ogni Compagnia assicurativa che abbia sede in uno dei paesi della Comunità, di operare in qualsiasi altro Paese della medesima, senza dover costituire in quel Paese una società ad hoc, da essa controllata, ma operando semplicemente tramite filiali o simili. comporta di per sé la tendenza all'uniformità di comportamenti, dei criteri di operatività e delle norme legislative.

Alcune norme che in Italia trovano una regolamentazione legislativa nella parte che il Codice Civile dedica all'assicurazione (Libro IV, capo XX Dell'assicurazione, artt. dal 1882 al 1932, che include anche la riassicurazione), in altri paesi, quali ad esempio quelli di diritto anglosassone, dove si opera in regime di common law, vengono riportate fra le Condizioni generali di assicurazione (cosa che per altro, in parte, si fa anche in Italia, riprendendo nelle Condizioni generali di assicurazione, ad abundantiam, anche norme del CC.) obbligando così le parti allo stesso modo. Così regole importanti come ad esempio il principio indennitario, l'anticipato pagamento del premio, la coassicurazione diretta o indiretta, la cosiddetta "regola proporzionale" in caso di assicurazione parziale (art. 1907 CC), ecc. si applicano allo stesso modo in tutti i paesi del mondo. Oggetto del contratto assicurativo L'assicurazione ha lo scopo precipuo di "trasformare il rischio in una spesa". Infatti attraverso la stipula di un contratto, l'assicurando "quantifica" il danno patrimonialeSi intende per "danno patrimoniale" il danno al proprio patrimonio (beni di proprietà, denaro liquido, ecc.) che questo subirebbe se l'evento garantito (il "rischio") si verificasse. Nel danno patrimoniale è incluso anche il mancato introito dovuto a causata indisponibilità del soggetto a procurarsi beni o denaro con un'attività lecita normalmente esercitata, ad esempio l'impossibilità di gestire un esercizio commerciale redditizio causa infortunio o malattia, quindi anche una perdita di reddito futuro. e si garantisce, pagando l'assicuratore, contro la possibilità di subirlo, in toto o in parte.

Più precisamente, si parla dell'esistenza di un'alea di rischio (rischio aleatorio), cioè che il verificarsi dell'evento temuto non sia "ineluttabile", secondo le conoscenze che si hanno in merito al momento della stipula del contratto. Affinché si possa concludere un contratto di assicurazione inoltre, occorre che l'eventuale verificarsi dell'evento oggetto del rischio non sia controllabile da nessuna delle due parti (né da parte di colui che intende cedere il rischio ad altri assicurandosi, né da parte di chi se lo assume, cioè della società di assicurazione).

A fronte del trasferimento del rischio (dall'assicurato alla società di assicurazione) l'assicurato (o chi per lui) paga un importo (detto "premio assicurativo") alla società di assicurazione che s'impegna a sopportare finanziariamente un ben identificato rischio fino ad un determinato limite massimo: capitale assicurato o massimale assicurativo. I due termini ("capitale assicurato" o "massimale assicurativo") hanno due significati diversi. Il primo è generalmente riferibile al valore assicurato di un bene patrimoniale conosciuto e quindi quantificabile a priori in relazione a un determinato evento dannoso che può distruggerlo parzialmente o interamente, mentre il secondo si riferisce generalmente a un limite massimo di indennizzo/risarcimento previsto dal contratto al verificarsi di un determinato evento dannoso.La differenza fra i due casi, "assicurazione di capitale" e "assicurazione con massimale" è molto più importante di come possa apparire a prima vista. Infatti, se in ogni caso il capitale assicurato costituisce comunque un limite massimo che l'assicuratore può essere chiamato a risarcire, nel caso si assicurazione di capitale, il valore assicurato viene assunto come definizione del valore attribuito al bene oggetto dell'assicurazione dall'assicurato. Quindi, se questo valore al momento del sinistro risultasse inferiore a quello del bene sùbito prima del sinistro, il risarcimento sarà di conseguenza inferiore al valore effettivo anche se si trattasse di danno parziale, nella stessa proporzione. Esemplificando, se il valore assicurato fosse inferiore, in ipotesi, del 20% a quello effettivo del bene assicurato, i risarcimenti eventuali saranno inferiori del 20% del danno effettivo. Se quindi il valore assicurato di un bene che vale, al momento del sinistro 100, fosse 80, qualsiasi risarcimento, anche di danni parziali, sarà del 20% inferiore all'effettivo danno subito (art. 1907 c.c. Assicurazione parziale). Questo metodo di determinazione del risarcimento in caso di sottoassicurazione (capitale assicurato inferiore al valore della cosa assicurata) viene chiamato sinteticamente "regola proporzionale".

Il costo determinato, detto "premio (dal latino pretius) assicurativo" viene calcolato in base alla probabilità che l'evento stesso si verifichi. Questa viene determinata sulla base di svariati elementi, i cui principali possono così essere riassunti: a) tavole statistiche (attuariali); b) esperienza mutualistica dell'impresa (fabbisogno dell'impresa); c) esperienza mutualistica del mercato nel detto rischio.

I contratti assicurativi possono essere sottoscritti come libera scelta tra individui (o società) e società di assicurazione e possono riguardare i più svariati campi (assicurazioni sul verificarsi di infortuni, di malattie, di incidenti, di eventi naturali, ecc.).

Una tipologia particolare di questi contratti riguarda gli eventi della vita umana, intesi come morte o sopravvivenza; in quest'ultimo caso, il rischio è rappresentato dal venir meno dei mezzi economici per mantenere il tenore di vita acquisito.

La classificazione del contratto di assicurazione Il contratto d'assicurazione appartiene alla categoria dei "contratti consensuali", perché prende origine esclusivamente dall'accordo tra assicuratore e assicurato senza altre formalità.

Secondo il nostro Codice Civile (artt. 1882 e 1917) l'assicurazione è quel contratto con il quale l'assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga: a rivalere l'assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro (art. 1882 Codice Civile); a tenere indenne l'assicurato quale civilmente responsabile di quanto questi deve pagare per danni arrecati a terzi (art. 1917 Codice Civile); a pagare una rendita o un capitale al verificarsi di un dato evento attinente alla vita umana (art. 1882 Codice Civile). In tale articolo si definisce assicurato come la parte a cui si riferisce l'evento ed è il titolare dell'interesse protetto. Solitamente, si confonde specialmente nel linguaggio comune la fattispecie di "assicurato" impropriamente con contraente e beneficiario. Il contraente è colui che stipula il contratto e il beneficiario è il titolare del diritto alla prestazione (il contraente può nominare se stesso come beneficiario ma specialmente nell'assicurazione vita spesso ci si riferisce ad un terzo).

L'efficacia del contratto ex art. 1372 Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

Vale la pena ricordare che, laddove le polizze d'assicurazione prevedano per l'anticipata risoluzione del contratto il pagamento di un'indennità, ciò non significa necessariamente che la risoluzione può essere unilaterale, occorre sempre e in ogni modo il consenso di tutte le parti coinvolte.

In passato, ma per certi casi ancor oggi, era l'assicurando che "proponeva" all'assicuratore un certo rischio, offrendo in cambio il pagamento di una somma (il "premio"). La proposta, stesa per iscritto (in genere su moduli già predisposti dall'assicuratore) poteva essere o meno accettata dalla Compagnia assicuratrice.

La proposta di assicurazione è irrevocabile per 15 giorni e il contratto si ritiene concluso solo quando l'assicuratore informa l'assicurato della propria disponibilità ad assumere il rischio alle condizioni riportate in proposta. Pagamento del premio La somma che l'assicurato deve corrispondere all'assicuratore in cambio dell'assunzione del rischio da parte di quest'ultimo si chiama "premio". Caratteristiche del premio